Art. 5.
(Esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica).

      1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato interessati al riconoscimento

 

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della professione di autista di rappresentanza sono sottoposti a una prova scritta, una prova orale di teoria e una esercitazione pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dall'amministrazione di appartenenza, composta da tre membri, di cui uno nominato dal direttore del personale, uno dal Capo di gabinetto e uno dal sindacato di categoria che rappresenta l'autista di rappresentanza.
      2. Al dipendente che supera le prove di cui al comma 1 è rilasciato, dall'amministrazione di appartenenza, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
      3. Il conseguimento dell'attestato di autista di rappresentanza costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge.